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“Il commissario alla ricostruzione” di Genova

Di Ermete Bogetti

L’utilizzo dello strumento del “commissario straordinario”, previsto legittimamente per emergenze varie ovvero per la realizzazione di  specifici obiettivi o programmi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri ovvero per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali e/o locali, sta divenendo – abusivamente – una modalità ordinaria di realizzazione di opere pubbliche in deroga alle disposizioni di legge e ai principi costituzionali.

In tal modo si determina, infatti, una – parziale e temporanea – sospensione, non solo delle attribuzioni della P.A., ma anche delle funzioni di iniziativa e di controllo degli organi rappresentativi della volontà popolare (Consiglio regionale, Consiglio comunale) in contrasto con l’ordinamento costituzionale della Repubblica.

La concentrazione di potere nelle mani del Commissario straordinario ne determina una situazione di incompatibilità con le cariche di Presidente di regione e di Sindaco, e, conseguentemente, di ineleggibilità.

Ciò si è verificato e si sta tuttora verificando con il Commissario alla Ricostruzione di Genova, Dr. Marco Bucci. 

Se, infatti, a seguito della tragedia del 14 agosto del 2018, si era verificata l’effettiva necessita’ di garantire misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dall’evento, nonche’ per le attivita’ di demolizione e ricostruzione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilita’ nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini di continuita’ rispetto alle iniziative  intraprese dal Commissario delegato per l’emergenza (in persona del Presidente della Regione Liguria), questa necessità deve considerarsi esaurita da tempo, mentre permangono i poteri straordinari in capo al Dr. Bucci, di cui, come è evidente, egli fa largo uso, continuando ad operare in deroga alle regole ordinarie e senza ascoltare le legittime istanze della comunità locale.

In questo contesto un gruppo di cittadini si è fatto carico di sollevare la questione dell’ineleggibilità del Dr. Marco Bucci alla carica di Sindaco.

Occorre porre in evidenza che l’ineleggibilità di Bucci ha un fondamento sostanziale e non meramente formale.

E’ evidente, cioè, che, nel caso concreto, si è verificata esattamente quella situazione anomala che alcune norme del T.U. degli Enti locali tendono a prevenire: le disposizioni sull’ineleggibilità di diversi soggetti, prevista dagli artt. 60 e 61 del TUEL, infatti, mirano ad evitare che la particolare posizione di potere, legittimamente rivestita dal titolare di una funzione pubblica di estremo rilievo per la collettività amministrata, possa influire sulla competizione elettorale, condizionandone l’esito a suo favore.

E, nella specie, proprio questo si è verificato.

E’ chiara la situazione di vantaggio determinatasi nella competizione elettorale a favore di Bucci, l’“Uomo del Ponte”, rispetto a qualsiasi altro soggetto candidabile. La sua particolare posizione è stata  largamente rilanciata con grande risonanza in ogni possibile occasione dal Bucci candidato, perfino con il passaggio sul nuovo ponte del Giro d’Italia in spregio all’appello dell’associazione dei parenti delle 43 vittime. Parlando con le persone e leggendo la stampa (non solo locale), Bucci è essenzialmente conosciuto e riconosciuto come l’“Uomo del Ponte” e come tale è stato votato, fruendo, evidentemente, della cointestazione delle due funzioni, Commissario straordinario e Sindaco, e della confusione ingenerata nel corpo elettorale.

Quale altro candidato in campagna elettorale avrebbe potuto promettere le opere che lui poteva promettere in quanto, anche, Commissario straordinario? Chi, non addetto ai lavori, ancora oggi, è in grado di distinguere quali opere progetta o realizza come Sindaco da quelle che progetta o realizza come Commissario alla Ricostruzione?

L’ineleggibilità, per legge, non si poteva far valere innanzi al Tribunale prima che lui fosse stato eletto.

E far valere l’ineleggibilità di Bucci dopo la constatazione del rilevante favore registrato nelle urne, poteva apparire un’operazione stonata, quasi un tentativo di contrastare la “Volontà Popolare” con un’azione giudiziaria.

Non è così, anzi. La legge ha, infatti, previsto l’ “azione popolare” – mettendo uno strumento di controllo nelle mani del popolo – non certo per consentire a qualcuno di sovvertire il risultato di una corretta competizione elettorale, ma proprio per consentire di ottenere – all’opposto – un corretto risultato in una nuova corretta competizione elettorale, non condizionata dall’ingiusto vantaggio di un candidato. Con l’azione popolare viene, infatti, sanata la lesione dell’ordinamento e viene consentito di “giocare una nuova partita”, finalmente, ad armi pari.

A seguito dell’eventuale giudizio favorevole all’azione popolare, Bucci decadrebbe dalla carica di Sindaco e manterrebbe le funzioni di Commissario straordinario. Il Comune di Genova sarebbe temporaneamente – fino alle nuove elezioni – governato dal Vicesindaco, dalla Giunta e dal Consiglio comunale sciolti, ma in carica, appunto, fino alle nuove elezioni. Una soluzione razionale, prevista dalla legge, che evita un vuoto di potere amministrativo.

Occorre sottolineare, infine, che la necessità dell’azione popolare e delle nuove elezioni è stata determinata proprio dal comportamento di Bucci, che, violando le regole del gioco stabilite dalla legge, ha voluto candidarsi senza dimettersi da Commissario nei modi e nei termini di legge.

Su questi temi di estrema attualità per la nostra Città si terrà il 3 maggio (ore 15) nella sala della Biblioteca universitaria in via Balbi 40 (ex Hotel Columbia) un Forum aperto a tutta la Cittadinanza, di cui si allega la locandina.

Ermete Bogetti

Ermete Bogetti, magistrato di distinta carriera, autorevole e stimato uomo di legge, ex presidente della sezione di Genova della Corte dei Conti, presidente della sezione genovese di Italia Nostra.